Avanti la Corte d’Appello di Trieste
ATTO di CITAZIONE
ex art. 20 D.Lgs. n. 5/2003
* * *
Gli
avvocati Alberto Cassini e Pompeo Pitter di Pordenone, della cui
assistenza si valgono -per mandato in calce- Danilo, Walter e Christian
Poci, elettivamente domiciliati a Trieste nello studio dell’avvocato
Piero Gerin in via Carducci n. 10
nella vertenza
contro
Giusyrossi
Srl da Conegliano, Rapisardi Giovanni detto Zorro in persona del legale
rappresentante pro tempore, con gli avvocati Pierluigi Ronzani ed Anna
D’Agostino
Andromeda Spa (già srl) da Clauzetto, in
persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati
Pierluigi Ronzani ed Anna D’Agostino
Lucio Lenardon,
Federico Andronico e Grusan Srl (in persona del legale rappresentante
pro tempore), con gli avvocati Gabriele Cianci ed Anna D’Agostino
Srl Fiduciaria Renzi da Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, serbatasi contumace in primo grado
per la riforma
della sentenza n. 518/2008 del Tribunale di Pordenone
e s p o n g o n o:
- Premesse.
Gli
appellanti risultavano titolari alla data del 4 ottobre 2004 d’una
partecipazione nella Srl Andromeda (ora Spa) di Clauzetto pari al 25%:
Danilo per il 12%, Walter per l’8% e Cristian per il 5%.
Il
residuo capitale era all’epoca intestato per il 18,25% (ciascuno) alla
Fiduciaria Renzi, a Lucio Lenardon, a Federico Andronico e alla s.a.s.
Grusan (ora Srl).
Con atto di cessione del 4 ottobre
2004 (doc. 1 del fascicolo di primo grado) Lenardon, Andronico e Grusan
trasferirono la propria partecipazione alla Giusyrossi Srl di Conegliano
per un corrispettivo globale di Euro 1.575.000,00 (525.000,00 Euro per
ciascun cedente).
La vendita avvenne in spregio al
diritto di prelazione previsto dall’art. 7 dello statuto sociale e ciò
indusse i consorti Poci con citazione del 12 dicembre 2005 ad esperire
il retratto.
* * *
Riproponiamo i progressivi stadi della vicenda, con i necessari riscontri documentali.
Con
una prima nota del 14 luglio 2004 fu manifestato dagli altri soci
–escluso il Macorig- il proposito di spogliarsi delle quote (vi aderiva
anche la Fiduciaria Renzi) per un corrispettivo globale di Euro
2.628.000,00 (doc. 2).
Tale importo andava ascritto per
2.445.500,00 Euro alle quote sociali e per 182.500,00 Euro alla
cessione d’un finanziamento soci: ciascuno dei quattro avrebbe quindi
conseguito 657.000,00 Euro.
Venne allora rilevata una
prima omissione: lo statuto infatti prevedeva fossero indicate –per
consentire un corretto esercizio della prelazione (e valutarne comunque
l’opportunità)- anche le generalità del cessionario; e ciò stante
l’ovvia rilevanza dell’intuitus personae nel contesto dell’operazione.
Le
controparti vi supplirono con la nota integrativa del successivo 17
agosto, ove si precisò che interessata all’acquisto era la S.r.l.
Giusyrossi di Conegliano: detta comunicazione venne inoltrata dal solo
Lenardon, il quale peraltro precisava di agire “di comune accordo con
gli altri soci Andronico, Grusan e Fiduciaria Renzi” (doc. 3).
In
essa fra l’altro si ribadiva che a fronte del 18,25% ciascuno intendeva
realizzare 657.000,00 Euro per un totale di 2.628.000,00, lasciando
supporre che tale fosse l’offerta della società di Conegliano.
S’appurò poi che così non era.
Non
stiamo a rimarcare che secondo un univoco indirizzo della
giurisprudenza “la comunicazione dell’offerta……deve contenere tutti gli
elementi dell’accordo sì da tradursi in una vera e propria proposta
contrattuale”.
Su queste basi fu poi spiccato un
formale “invito ad adempiere” (doc. 4) diffidandosi il solo Danilo Poci
(e non gli altri che pur vantavano identica facoltà di prelazione) “a
presentarsi il giorno 27 settembre 2004 alle ore 17.00 nello studio del
notaio dott. Simoncini per procedere alla stipula del rogito di
compravendita della quota complessivamente rappresentativa del 73% del
capitale sociale e al contestuale pagamenti per contanti della somma
complessiva di Euro 2.628.000,00…..”.
Quell’atto
contemplava infine l’usuale avvertimento che il termine prefisso doveva
ritenersi essenziale e che in caso d’inadempimento “la prelazione
diverrà inefficace….. con il conseguente trasferimento a terzi della
quota pari al 73% del capitale sociale”.
Sul fronte
opposto invece proseguivano –come successivamente s’apprese- le
trattative con Giusyrossi, la quale sembra avesse manifestato
perplessità circa l’importo richiestole (s’intende i 2.628.000,00 Euro)
tant’è che demandò ad un proprio consulente, il commercialista Azzano
Cantarutti, la valutazione di Andromeda.
Il che
significa che agli odierni appellanti era stato prospettato l’esercizio
della prelazione, lasciando loro supporre che la società di Conegliano
fosse disposta a versare un corrispettivo, sul cui ammontare non era
invece intervenuta alcuna preliminare intesa.
In tale
contesto sopravvennero poi dei dissapori: emerse il marcato dissenso del
dott. Venturini, legale rappresentante della Fiduciaria, che dichiarò
di non esser disposto ad accettare significative riduzioni del prezzo da
lui richiesto (ed evidentemente non accettato da Giusyrossi).
I
Poci ebbero così sentore che quest’ultima non avrebbe affatto
acquistato le quote per il corrispettivo che era stato invece loro
indicato ai fini della prelazione: e che anzi le parti stavano trattando
su un corrispettivo vistosamente inferiore (oltre 500.000,00 Euro in
meno).
Essi attesero quindi che per l’eventuale
esercizio della prelazione –su tutt’altre basi economiche- venisse
rinnovata la denuntiatio, essendo radicalmente mutate le prospettive di
vendita.
Per un’esaustiva ricostruzione dei fatti
dobbiamo anche aggiungere che Danilo Poci comunicò il 25 agosto che egli
intendeva esercitare la prelazione, riservandosi tuttavia di verificare
la congruità del prezzo (doc. 5).
Riallacciandosi poi a
quella precedente comunicazione (doc. 6 del 16 settembre 2004) ribadì
comunque che il corrispettivo richiestogli appariva “esagerato e non
conforme ai parametri di valutazione”.
Sopravvenne il
25 settembre (sabato) un telegramma dell’avvocato Pierluigi Ronzani
(mittente di fatto non era lui, bensì l’avvocato Gabriele Cianci di
Udine) che dichiarava d’agire quale procuratore speciale della
Giusyrossi “e per conto della Fiduciaria Renzi e del signor Andronico”:
rimase quindi estranea a quest’ultima iniziativa la s.a.s. Grusan.
Con
tale comunicazione dai contenuti ultimativi (doc. 7) –pervenuta il
sabato, come s’evince dal timbro postale- i Poci venivano convocati
avanti il notaio per il successivo lunedì 27 e -nonostante la manifesta
inadeguatezza del termine loro prefisso (in violazione dello scolastico
canone di buona fede)- avrebbero dovuto munirsi della rilevante
necessaria provvista “in contanti”.
Appare poi
singolare che in quel telegramma sia invece controparte a rammentare
(con una paradossale inversione dei ruoli) il rispetto “d’inderogabili
principi di correttezza e buona fede” (sic).
A
quest’estemporanea richiesta non fu ovviamente dato seguito, poichè il
dott. Venturini (legale rappresentante della Fiduciaria Renzi) avvertì i
Poci che l’avvocato Ronzani (e con lui il mittente, avvocato Cianci)
millantavano un’asserita rappresentanza della Fiduciaria stessa, senza
che fosse loro mai stato conferito un qualche incarico.
In
questo distrofico contesto –caratterizzato da omissioni,
contraddittorietà, reticenze, millanterie, diversità di corrispettivi-
gli odierni appellanti s’astennero da qualsiasi iniziativa in attesa che
le controparti dessero coerente seguito al proposito di vendere,
indicando –ai fini della prelazione- l’effettivo prezzo che avrebbero
conseguito da Giusyrossi e precisando, una volta per tutte, chi fossero i
cedenti: i quattro soci Lenardon, Andronico, Grusan e Fiduciaria (come
pareva dalle comunicazioni iniziali) o due soltanto di essi (come
risultava dal telegramma) o uno soltanto (vista la smentita della
Fiduciaria)?
Il 27 settembre Lenardon, Andronico e
Grusan sottoscrissero una convenzione preliminare, con la quale
s’impegnavano a trasferire le proprie quote alla società di Conegliano.
Non
vi aderì ovviamente la Fiduciaria Renzi che aveva assunto una posizione
di dichiarato dissenso circa le nuove condizioni di vendita.
Era peraltro in questo momento che andava fatta esercitare la prelazione sulla base dell’effettivo prezzo concordato.
Seguì
la stipula del successivo 4 ottobre per un corrispettivo di
1.575.000,00 Euro, pari a 525.000,00 Euro per ciascuno dei tre cedenti
(da imputarsi per 479.375,00 alle quote sociali e per 45.625,00 Euro
alla cessione al nominale d’un finanziamento): trattavasi d’un importo
largamente inferiore a quello indicato ai fini della prelazione nelle
comunicazioni dianzi citate (doc. 2, 3 e 4).
I Poci
hanno pertanto contestato quella stipula con raccomandata r.r. del 26
ottobre 2004 (doc. 8), ribadendo che era stata elusa a proprio danno la
facoltà di prelazione e dichiarando che intendevano esperire il
riscatto.
Identica volontà venne anche espressa –sulla
base d’analoghi presupposti- dalla Fiduciaria Renzi nei confronti della
quale sussiste la medesima violazione e alla quale i cedenti non sembra
abbiano neppur consentito –inviandole un formale avviso- l’esercizio
della prelazione (doc. 9).
* * *
- Ricostruzione cronologica sulla base dei riscontri documentali integrati dalle risultanze testimoniali.
- 14 luglio 2004.
I
soci Lenardon, Andronico, Grusan e Fiduciaria Renzi comunicano a
Danilo, Walter e Christian Poci “l’intenzione di cedere le quote della
Srl Andromeda, pari al 73% al prezzo di 2.628.000,00 Euro” (doc. 2 del
fascicolo di primo grado).
Ha riferito il dott.
Venturini, legale rappresentante della Fiduciaria, che il dì precedente
era stato raggiunto un accordo di massima per la vendita, ma esso
“lasciava aperta la possibilità che il prezzo, come indicato nella
missiva in complessivi Euro 2.628,00…..potesse essere rideterminato
sulla scorta d’una verifica tecnico-contabile commissionata al dott.
Azzano Cantarutti”.
Ai fini della prelazione quindi
quest’atto è del tutto irrilevante, poichè il corrispettivo effettivo
–alla stregua appunto di quella verifica- risultò poi di parecchio
inferiore.
- 17 agosto 2004.
Con
altra nota Lenardon ribadisce a Danilo Poci l’intenzione di cedere per
il corrispettivo di 657.000,00 Euro la propria quota (pari al 18,25%),
avvertendo che analoga disponibilità hanno espresso i soci Andronico,
Grusan e Fiduciaria Renzi (doc. 3).
- 27 agosto 2004.
Danilo
Poci avverte Lucio Lenardon che intende esercitare la facoltà di
prelazione ed acquistare tutte le quote in vendita, ma si riserva di
valutare la congruità del prezzo: (testualmente) “fatto salvo il diritto
di analizzare la situazione contabile della società e per questo ho
dato incarico ad una società di mia fiducia” (doc. 5).
Le perplessità espresse dal Poci non erano infondate se anche Giusyrossi s’era riservata analoga verifica.
- 2 settembre 2004.
Lenardon,
Andronico, Grusan e Fiduciaria Renzi invitano il solo Danilo Poci (e
non Walter e Cristian che pur vantavano identica facoltà di prelazione)
“a presentarsi il giorno 27 settembre 2004 alle ore 17 nello studio del
notaio Simoncini per procedere alla stipula del rogito di compravendita
della quota complessivamente rappresentativa del 73% del capitale
sociale e al contestuale pagamento per contanti (sic!) della somma
complessiva di Euro 2.628.000,00”.
Anche quest’atto ai fini della prelazione è irrilevante per le ragioni anzidette.
Si
lascia infatti supporre che quell’importo fosse l’effettivo prezzo di
vendita, tacendo invece che è in corso il controllo demandato al
commercialista Azzano Cantarutti (per cui il corrispettivo definitivo
non era ancora stato fissato).
Questo documento è del 2
settembre, abbiamo poi appreso dal dott. Venturini che quel
professionista “ultimò le proprie operazioni il 22 settembre”.
Gli altri soci non potevano quindi effettuare –ai fini della prelazione- la denuntiatio sin che non ne fossero noti gli esiti.
- 16 settembre 2004.
Danilo
Poci scrive a Lenardon (doc. 6) affermando d’aver effettuato una
ricognizione di carattere contabile e di ritenere “la richiesta
esagerata e non conforme ai parametri di valutazione” (s’allude alla
pretesa di 657.000,00 Euro per la quota del Lenardon del 18,25%).
Tale
rilievo era corretto poiché anche Azzano Cantarutti –lo si è appreso
poi- sarebbe giunto ad analoghe conclusioni: “dalle verifiche compiute
risultava una diminuzione del valore della società di circa 900.000,00
Euro”.
- 22 settembre 2004.
Su
quest’episodio manca il riscontro documentale, ma v’è la nitida
deposizione del dott. Venturini, che aveva appena appreso i risultati
della verifica di Azzano Cantarutti.
“Ritenni non
giustificata –così s’è espresso il rappresentante della Fiduciaria- tale
valutazione e quindi mi dissociai dagli altri potenziali cedenti;
precisai anche che non avrei venduto la mia quota per meno di 600.000,00
euro”.
I venditori non furono scorretti solo nei
confronti dei Poci, ai quali fu taciuto l’esito della verifica, ma anche
nei confronti dello stesso dott. Venturini.
Questi ha
riferito in proposito “a Lenardon, che dagli altri due quotisti era
stato incaricato di proseguire le trattative, dissi anche che mi avrebbe
dovuto informare, anzi che mi avrebbe dovuto coinvolgere……il Lenardon
mi assicurò al riguardo, ma non mantenne l’impegno e due giorni dopo
concluse le trattative”.
- 25 settembre 2004.
Giunge
a Danilo Poci (e non a Walter e Christian) un telegramma dell’avvocato
Pierluigi Ronzani (ma mittente di fatto è l’avvocato Gabriele Cianci),
nel quale il professionista dichiara d’agire quale procuratore speciale
di Giusyrossi “e per conto della Fiduciaria Renzi e del signor
Andronico” (doc. 7), convocandolo nello studio del notaio Simoncini.
Come
s’evince dal timbro postale, il telegramma giunse al destinatario il 25
(sabato) e la convocazione era fissata per il successivo lunedì 27
(qualificandosi quel termine come “essenziale”).
L’avvocato
Ronzani dichiarava espressamente d’agire per conto della Fiduciaria e
dell’Andronico (restavano quindi estranei all’iniziativa Grusan e
Lenardon, che poi effettivamente cedettero).
Poci
quello stesso sabato interpellò il dott. Venturini, e questi gli
confermò di non aver conferito alcun mandato all’avvocato Ronzani:
s’astenne quindi dal presentarsi dal notaio.
Ha
dichiarato al riguardo il rappresentante della Fiduciaria: “ricevo
lettura del telegramma (doc. 7 attoreo) ed in primo luogo smentisco
categoricamente che il prof. Ronzani avesse ricevuto da me qualsivoglia
mandato…..”.
Il dott. Venturini conferma di averne
parlato con Poci,: “nei giorni in cui è stato inviato il telegramma ebbi
modo di scrivere o parlare con Danilo Poci dello stesso: la mia
posizione fu esternata in modo chiaro, non solo il prof. Ronzani non
aveva alcun mandato a rappresentarmi, ma anche l’offerta di cui al
telegramma -per quanto mi riguardava- era ben al di sotto di quello che
la mia società intendeva ricavare….”.
Le dichiarazioni
del dott. Venturini vanno correlate alla deposizione del dott. Alberto
Sandrin: “verso la fine del settembre 2004, un giorno di sabato,
ricevetti una concitata telefonata da Danilo Poci…..il giorno successivo
Poci mi telefonò dicendomi d’aver contattato la Fiduciaria -credo per
il tramite del dott. Venturini- ed aveva così appreso che la stessa non
aveva alcuna intenzione di cedere la propria quota al prezzo indicato
nel telegramma; io consigliai Poci di non presentarsi
all’appuntamento….”.
Anche quel telegramma è quindi del
tutto irrilevante ai fini della prelazione: anzitutto perché la
proposta fu formulata solo dall’Andronico e quindi mancavano Lenardon e
Grusan che poi effettivamente cedettero a Giusyrossi.
In
questo torbido pasticcio è singolare la giustificazione addotta dalle
controparti: quel telegramma non fu inviato con un intento serio, bensì
–così scrivono testualmente- “allo scopo di smascherare il palese
ostruzionismo dei Poci” (sic).
- 27 settembre (lunedì) 2004.
Lenardon,
Andronico e Grusan sottoscrivono una convenzione preliminare con la
quale s’impegnano a trasferire le proprie quote alla Giusyrossi Srl.
I Poci e lo stesso dott. Venturini ignorano quel che sta accadendo.
E’
significativo quanto ha riferito il rappresentante della Fiduciaria:
“l’accordo che si profilava portava i venditori a garantire per il
rispetto del diritto di prelazione spettante ai Poci; come ho detto
–nonostante il mio dissenso ed i miei consigli dissuasivi- gli altri
soci si risolsero ad accordarsi con Giusyrossi per il prezzo di
1.575.000,00 Euro”.
Ed è oltremodo grave che nel
contesto della cessione i venditori prestassero garanzia per la
prelazione che non era neppur stata fatta esercitare ai Poci!
- 29 settembre 2004.
Il
dott. Venturini riceve dall’avvocato Cianci (doc. 18 del fascicolo dei
convenuti) una missiva, con la quale lo si avverte che se la Fiduciaria
non avesse aderito nei termini prospettati da Giusyrossi, la società di
Conegliano “non è più interessata all’acquisizione della
partecipazione”.
- 4 ottobre 2004.
Con
atto rogato dal notaio Simoncini rep. 17698 (doc. 1), Lenardon,
Andronico e Grusan cedono alla società di Conegliano per un
corrispettivo globale di 1.575.000,00 Euro (pari a 525.000,00 per
ciascuno dei tre cedenti.
Il trasferimento delle quote
avviene quindi per un corrispettivo diverso (rectius di gran lunga
inferiore) rispetto a quello prospettato nella corrispondenza dianzi
citata.
- 26 ottobre 2004.
I consorti
Poci –quindi Danilo, Walter e Christian- contestano a Lenardon,
Andronico, Grusan e Giusyrossi che la cessione è avvenuta eludendo la
facoltà di prelazione ed avvertendoli che intendono esperire il riscatto
delle quote vendute in violazione della disciplina statutaria
(raccomandata doc. 8).
- 26 ottobre 2004.
Analogo proposito manifesta la Fiduciaria Renzi: anch’essa lamenta l’elusione della facoltà di prelazione (doc. 9).
Il
dott. Venturini sottolinea in quella missiva “che Lenardon era privo di
poteri di rappresentanza idonei ad agire in nome e per conto della
Fiduciaria, e che si riserva nei confronti di quest’ultimo ogni azione
di risarcimento”.
La vendita è dunque avvenuta in
spregio al diritto di prelazione previsto dallo statuto sociale
all’epoca vigente (doc. 10) sotto un duplice profilo: manca infatti una
valida denuntiatio da parte di tutti i cedenti ed è stato comunque
prospettato (sia pur nel contesto di quegli atti distrofici) un
corrispettivo diverso (e comunque maggiore) rispetto a quello dedotto
nel preliminare e nel successivo rogito.
A dispetto
dell’evidenza e dei riscontri documentali –secondo l’assunto di
controparte- le rivendicazioni dei Poci sarebbero “risibili” in quanto
sarebbero stati posti comunque in grado d’esercitare la prelazione
“mediante plurimi atti scritti” (così nelle scritture di primo grado).
* * *
- Sull’arbitrato.
Lo
statuto di Andromeda –approvato il 9 settembre 2004 (doc. 10), ben
prima della controversa cessione- prevedeva all’art. 27 che “qualsiasi
controversia dovesse insorgere fra i soci ovvero fra i soci e la
società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale, ad eccezione di quelle nella quale la legge prevede
l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà esser risolta da
un arbitro unico nominato su istanza della parte più diligente dal
Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società”.
Detta
previsione andava raccordata all’art. 34 n. 3 del D. Lgs. n. 5/2003,
sulla scorta del quale una clausola siffatta vincola tutti i soci
“inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia”: il
che significa essa valeva sia per l’acquirente Giusyrossi S.r.l., sia
per i soci Lenardon, Andronico e Grusan s.a.s., che delle quote si sono
spogliati a suo favore, trattandosi di soggetti comunque tenuti
all’osservanza della disciplina statutaria.
I consorti
Poci s’accingevano a chiedere la designazione dell’arbitro, quando li
prevenne la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Pordenone su
istanza della Fiduciaria (doc. 11 del 15.12.2004).
Dovendo
essere trattata la vicenda –stante l’identità dei presupposti e la
scontata connessione- in un unico contesto, i Poci intervennero nel
procedimento arbitrale, valendosi della facoltà espressamente
contemplato dall’art. 35 n. 2 della riforma (D.Lgs 5/2003).
L’arbitro
prof. Mauro Pizzigati –dopo l’accettazione dell’incarico- venne
investito da due distinte impugnative innanzi il Tribunale ordinario di
Venezia: con la prima le nostre controparti sollecitarono un’inibitoria
ex art. 700, respinta con provvedimento del 21 giugno 2005 (doc. 12);
con la seconda Giusyrossi, Lenardon, Andronico e Grusan sostennero che
il contenzioso radicato nei confronti dell’arbitro ne giustificasse la
ricusazione: istanza accolta (doc. 13) sulla scorta del principio che
“l’esistenza di una lite promossa da una parte contro il giudicante
necessariamente incide -indipendentemente dalla sua fondatezza-
consapevolmente o inconsciamente sulla serenità ed obbiettività del
giudizio”.
Va comunque sottolineato che il prof.
Pizzigati -con un gesto di riconosciuta eleganza- aveva sospeso ogni
attività in attesa delle decisioni del Giudice ordinario.
Non
è comunque intervenuta alcuna decadenza, né sussiste –come ex adverso
si vorrebbe- “un’inammissibile duplicazione della cognizione” (così in
primo grado gli appellati).
Secondo infatti un univoco
indirizzo della giurisprudenza “l’ordinanza resa dal Presidente del
Tribunale sull’istanza di ricusazione d’un arbitro, costituisce un
provvedimento ordinatorio e strumentale…..in esito ad un procedimento
incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo” (Cassazione n.
4432/88 conforme 4924/98).
Va aggiunto -per compiuta
ricostruzione della vicenda- che le controparti avevano anche imputato
all’arbitro di non aver deciso la controversia “entro sessanta giorni
dalla nomina” (così come testualmente prevedeva la norma statutaria),
dimentichi che –alla stregua dei comuni canoni di ermeneutica (e della
ragionevolezza)- dovrebbe sempre intendersi “dall’accettazione della
nomina”.
Non è neppur concepibile che un termine possa
decorrere ancor prima che chi ha investito delle funzioni arbitrali sia
edotto della nomina.
Non restava che riproporre
–stavolta se ne fecero promotori gli odierni appellanti- l’istanza per
la designazione d’un nuovo arbitro (24 agosto 2005).
Il
Presidente del Tribunale di Pordenone -con provvedimento del successivo
6 settembre- nominò l’avvocato Stefano De Micheli di Padova (doc. 15),
ma nel frattempo era sopravvenuto altro fatto nuovo.
Con
delibera del 2 settembre 2005 –adottata in forza della maggioranza che
Giusyrossi deteneva in assemblea (e con il dichiarato dissenso della
Fiduciaria Renzi)- furono apportate due sostanziali mende allo statuto,
con il palese intento di rendere sempre più macchinoso il quadro
procedimentale.
Vennero abrogati gli articoli 7 e 28,
che prevedevano rispettivamente il diritto di prelazione in caso di
cessione ed il ricorso alla procedura arbitrale; e ciò per “assicurare
in presenza d’insanabili dissidi il ricorso ad un organo giudicante
imparziale rappresentato dalla giustizia ordinaria” (doc. 16).
* * *
- Sull’azione innanzi il Tribunale ordinario.
Ai consorti Poci non restava che promuovere l’azione innanzi il Tribunale con il rito introdotto dal D.Lgs. 5/2003.
Eccepirono
a questo riguardo i convenuti che “secondo il principio tempus regit
actum le controversie fra soggetti vincolati da clausola compromissoria
vanno devolute in arbitrato a prescindere dai mutamenti successivamente
intervenuti”.
Non è affatto così.
Come
rimarcammo in primo grado, per univoco indirizzo della giurisprudenza
“la questione relativa all’Autorità competente a giudicare su una
controversia quando vi sia clausola compromissoria, è questione non di
giurisdizione, ma di competenza”.
Perché una clausola
compromissoria sia preclusiva della competenza del Giudice ordinario
essa deve essere in vigore all’atto della proposizione della domanda: e
ciò in base al canone fondamentale dettato dall’art. 5 c.p.c., secondo
il quale “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo
alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della
proposizione della domanda”.
Quando venne introdotta
-con citazione del 12 dicembre 2005- l’azione di retratto, la clausola
compromissoria era ormai stata cancellata dallo statuto di Andromeda.
* * *
- Sull’impugnata sentenza.
La
decisione del Tribunale ha respinto numerose tesi ed eccezioni
prospettate dai convenuti, ritenendo fra l’altro non solo che fosse
stata elusa la facoltà di prelazione, ma anche che l’esperito retratto
avesse efficacia reale.
Nel merito tuttavia la domanda degli attori è stata respinta e ciò giustifica l’odierna impugnazione.
Il
primo Giudice anzitutto ha respinto –sulla scorta dei principi dianzi
richiamati- l’eccezione d’inammissibilità della procedura giudiziaria
ordinaria: “il fatto che la correlativa procedura arbitrale avviata con
la nomina dell’avvocato Pizzigati si sia poi conclusa con l’accoglimento
dell’istanza di ricusazione non può certo essere d’ostacolo alla
proposizione delle domande avanti questo Tribunale…. comunque (così in
sentenza a pag. 6) la clausola statutaria prevedente il compromesso era
stata abrogata, ragione in più di reviviscenza piena della normale
competenza giurisdizionale pubblica”.
Rileva il
Collegio che ai Poci fu inviata una missiva il 25.8.2004 nella quale
venivano indicati l’entità delle quote che si sarebbero cedute,
l’identità del cedente e dei cessionari, il prezzo (pari a 657.000,00
Euro per ciascuno).
Tale comunicazione sarebbe stata
astrattamente idonea a far decorrere il termine per l’eventuale
esercizio della prelazione, che i soci tuttavia non esercitarono.
Essi
–come s’è già rimarcato nelle premesse- non diedero seguito a quella
missiva, sapendo che Giusyrossi non era comunque disposta a versare quel
corrispettivo.
Vale in proposito il principio secondo
il quale “il diritto di prelazione può essere soddisfatto rivolgendo al
terzo, che ne è titolare, sia la proposta corrispondente al contratto
definitivo, sia quella corrispondente al preliminare, essendo entrambi
vincolativi per le parti e tali da costituire il presupposto necessario e
sufficiente per poter richiedere al terzo il tempestivo esercizio della
prelazione a lui spettante (Cassazione n. 5370/87: fattispecie relativa
alla prelazione prevista dallo statuto di una Srl a favore dei soci)”.
Rileva
comunque il Tribunale che l’atto notarile di cessione del 4 ottobre
2004 “non riflette l’offerta dai cedenti comunicata ai Poci il 25 agosto
2004 in ordine ad un punto assolutamente determinante, ossia il prezzo
della cessione”.
“Ne deriva –questa la conclusione in sentenza- che il loro diritto statutario di prelazione è stato così platealmente violato”.
Il
Tribunale di Pordenone ribadisce che l’azione di retratto –sulla base
di un consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza di
legittimità- ha natura reale (Cassazione n. 8645/98, 7614/96 e
691/2005).
Tale indirizzo ha sancito infatti la
distinzione della prelazione convenzionale, la cui violazione comporta
solo il risarcimento del danno (Cassazione n. 3571/99), rispetto la
disciplina pattizia del diritto di prelazione attribuito ai soci nello
statuto sociale: “clausola con efficacia reale i cui effetti sono
opponibili anche al terzo acquirente” (n. 8645/98).
Movendo
da queste premesse afferma tuttavia il primo Giudice che “oggetto del
retratto non possono essere che le quote societarie cedute con l’atto
notarile del 4 ottobre 2004”, salvo aggiungere che esse “giuridicamente
non esistono più in conseguenza delle deliberazioni dell’assemblea
societaria di Andromeda in data 28.4.2004: in tale sede si è infatti
deliberato di azzerare il capitale sociale per perdite e di
ricostituirlo”.
Ed ancora: “tutte le quote originarie
di Andromeda, anche quelle oggetto dell’azione di retratto, sono state
estinte….…non si tratterebbe più d’un’azione reale, nel senso mirata
verso un bene giuridico concreto e specifico…..altre, equivalenti devono
invece considerarsi le nuove quote……”.
* * *
- Primo motivo di censura.
Non
furono solo i Poci –come si è dianzi rimarcato- a contestare
l’eccessività dell’iniziale richiesta, bensì la stessa Giusyrossi,
tant’è che demandarono una sorta di perizia arbitrale al commercialista
Azzano Cantarutti, il quale ridusse il corrispettivo (per il 54,75%) ad
1.575.000,00 Euro.
Il che significa che –dopo
un’attenta disamina delle scritture contabili e comunque della
situazione patrimoniale- v’era una differenza rispetto la richiesta dei
venditori di circa 760.000,00 Euro.
È sintomatico che
l’8 ottobre (quattro giorni appena dopo l’atto notarile di cessione)
l’acquirente –detentrice della maggioranza (ed evidentemente
intenzionato ad abusarne- abbia convocato un’assemblea per deliberare
sulle perdite che già avrebbero (secondo Giusyrossi) interamente eroso
il capitale.
Come rimarcò il dott. Venturini
–attingiamo al verbale del 28 ottobre 2004 (dimesso in primo grado ex
adverso)- era quella un’iniziativa “palesemente strumentale, finalizzata
all’azzeramento del capitale e alla conseguente eliminazione dei soci
di minoranza”.
Nell’arco d’un mese d’altra parte
–secondo questa paradossale delibera, sulla quale manifestarono motivato
dissenso il dott. Venturini e gli stessi Poci- l’intero capitale
sarebbe “svaporato” per asserite perdite, di cui l’avveduto
commercialista Azzano Cantarutti e gli altri consulenti di Giusyrossi
non s’erano in precedenza evidentemente accorti.
In
previsione dell’assemblea fu dimessa una relazione nella quale si
denunziava una perdite di 884.000,00 Euro, ascrivibile per 326.000,00
“all’andamento gestionale dei primi nove mesi del corrente esercizio”
(quindi sino al 30 settembre e prima della vendita del 4 ottobre) e per
il resto a crediti inesigibili (46.000,00 Euro) e ad una non corretta
imputazione degli ammortamenti (per 512.000,00 Euro) riconducibile agli
esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003.
Ciò significava
–qualora fossero legittime quelle valutazioni (che legittime non erano:
ci si astenne dall’impugnarle preferendo esperire immediatamente il
retratto)- che il capitale sociale da anni era stato eroso.
L’efficacia
reale va intesa –sotto il duplice profilo lessicale e giuridico- quale
traslazione dei diritti societari, poiché comporta il subingresso del
retraente nella posizione del cessionario (sempre nel contesto della
medesima stipula del 4 ottobre), quale titolare della partecipazione
sociale.
Correttamente il D.Lgs 5/2005 (art. 1 n. 1/b) allude al “trasferimento delle partecipazioni sociali…….o dei diritti inerenti”.
Considerare nuove le quote derivanti dall’azzeramento con conseguente reintegra del capitale è frutto d’uno scolastico errore.
Innanzitutto
perché le quote non sono necessariamente correlate al capitale sociale,
bensì al patrimonio netto: la Srl può aver eroso per perdite il
capitale nominale, ma vantare un patrimonio netto per milioni di Euro
(era questo appunto il caso di Andromeda).
Per dirla
con la Cassazione n. 5773/96, il contratto ha come oggetto non solo la
partecipazione sociale, ma anche la quota parte del partrimonio sociale
che la partecipazione rappresenta.
Ed ancora: “il
trasferimento di quota riguarda tutti i diritti sociali che compongono
la posizione del socio” (1355/1985), con la coerente conseguenza
(attingiamo a Ferri, la Società, Utet 1989, pag. 944) che “il capitale
sociale può essere ridotto a zero nonostante il patrimonio presenti un
attivo netto, talora anche cospicuo”.
Ed è questa
appunto la ragione per cui –nonostante la controversa tesi che le
perdite avessero eroso il capitale- Giusyrossi pagò oltre un milione e
mezzo di Euro per l’acquisto.
Per concludere sempre con
la citata Cassazione, nella compravendita di partecipazioni sociali,
qual è la compravendita di quote di società a responsabilità limitata
“il contratto ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo
quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la
partecipazione rappresenta” (5773/96, conforme la Cassazione 13 dicembre
2006 n. 26690).
Con l’ulteriore appendice che le
partecipazioni “sono attributive di un insieme di diritti ed obblighi in
relazione alla società”.
Per concludere su
quest’aspetto, oggetto del retratto esperito dagli appellanti era dunque
la partecipazione sociale come rappresentativa di una quota del
patrimonio sociale, nella quale essi hanno diritto a subingredire al
posto dell’acquirente alla data del 4 ottobre 2004.
* * *
- Secondo motivo.
Nella
vicenda in contesto non vi sono “vecchie” quote (esistenti all’atto
della cessione del 4 ottobre e quindi successivamente “estinte” perché
sostituite con la ricostituzione del capitale da asserite “nuove”
quote): su questo presupposto si basa infatti la pronunzia qui
impugnata, secondo la quale il retratto -avendo efficacia reale- poteva
investire soltanto le quote esistenti alla data del 4 ottobre.
Dal
verbale d’assemblea del 28 ottobre si rileva che le perdite sarebbero
tutte anteriori al 30 settembre 2004: secondo quell’assunto quindi da
anni Andromeda s’era “bruciata” il capitale e versava in stato di
scioglimento (automatico e di diritto) a sensi dell’art. 2484 n. 4.
Secondo
questa tesi, quando avvenne la cessione del 4 ottobre, il capitale
nominale della Srl non esisteva più (stanti le pregresse ben maggiori
perdite) e si dovette attendere l’assemblea del 28 successivo per
disporne la ricostituzione.
A ‘sto punto non possiamo esimerci da una valutazione incidentale.
Se
davvero oggetto del retratto fossero solo le quote -quale frazione
percentuale del capitale sociale- esse già alla data del 4 ottobre 2004
non esistevano più e non valevano quindi nulla.
Perché mai Giusyrossi avrebbe invece versato un corrispettivo di Euro 1.575.000,00?
Appunto
perché oggetto del retratto è la partecipazione sociale con tutti gli
obblighi ed i diritti correlati, tant’è che si deve tener conto non del
capitale nominale (che può essere completamente eroso per perdite),
bensì del patrimonio netto.
E come dianzi abbiamo
rimarcato, possono esservi Srl prive del capitale nominale, ma con un
rilevante patrimonio netto (appunto il caso di Andromeda): e ciò
giustifica il rilevante corrispettivo versato da Giusyrossi (oltre
3miliardi delle vecchie lire).
A prescindere da
quest’assorbente rilievo –per cui mediante il retratto si subingredisce
nella partecipazione sociale- non può parlarsi di vecchie e nuove quote,
come s’assume in sentenza.
Nell’ipotesi infatti di
perdita integrale del capitale sociale –attingiamo alla Cassazione
4923/95- “rientra nella facoltà dell’assemblea determinare l’inefficacia
dello scioglimento determinatosi di diritto ed impedirne quindi gli
effetti attraverso l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.
2447”.
Le quote del capitale, si sarebbero estinte per
perdite qualora l’assemblea non avesse rimosso le cause d’estinzione
(cioè lo scioglimento automatico), ma nel nostro caso s’ebbe tale
rimozione appunto con la delibera del 28 ottobre.
Infatti
la reintegra del capitale fa venir meno “con effetto ex tunc lo
scioglimento automatico della società” (ex multis, Cassazione 4489/80,
8928/94, 4923/95) ed i conseguenti effetti.
Ed ancora:
“lo scioglimento della società si produce automaticamente ed
immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva
costituita dalla reintegrazione del capitale… con il verificarsi
dell’anzidetta condizione viene meno ex tunc lo scioglimento della
società” (8928/94).
Pertanto la perdita del capitale
(che si pretende avvenuta negli anni precedenti e comunque prima della
cessione) non può assumere ai fini del retratto alcuna rilevanza
(tamquam non esset).
La cessione delle quote ha come
oggetto immediato la partecipazione sociale (con annessi obblighi e
diritti) nella quale chi esercita il retratto subingredisce e la
partecipazione sociale non è stata alterata dalla delibera del 28
ottobre, che ha fatto soltanto venir meno -retroagendo alla data
d’asserita perdita del capitale (comunque anteriore al 4 ottobre)-
l’automatico scioglimento.
La tesi del primo Giudice,
secondo cui “le quote oggetto dell’azione di retratto giuridicamente non
esistono più” stride con questi consolidati principi.
* * *
- Terzo motivo.
Anche sotto un diverso profilo non par corretta la soluzione adottata dal Tribunale.
Sulla
scorta dell’art. 2482/IV “in tutti i casi di riduzione del capitale per
perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e
dei diritti spettanti ai soci”.
I Poci avrebbero però
dovuto –rileva il primo Giudice- “ sottoscrivere il nuovo capitale
sociale come ricostituito nel termine di trenta giorni” e ciò non
avvenne per cui “dal 20 ottobre 2004 non sono neanche più soci
dell’Andromeda srl".
A prescindere dal fatto che in
pendenza del termine di sottoscrizione valeva il disposto dell’art.
2482/IV, che esclude “ogni modificazione delle quote di partecipazione e
dei diritti spettanti ai soci”, in ogni caso quel che è avvenuto dopo
il 4 ottobre –sulla scorta d’una spregiudicata strategia mirante ad
alterare gli assetti societari- non ha rilevanza ai fini del retratto.
* * *
- Quarto motivo.
È
comunque arbitraria la conseguenza trattane dal Collegio, secondo il
quale “fra il 4 ed il 28 ottobre non intervenne alcun valido atto
d’esercizio della prelazione”.
Il primo Giudice allude
alla raccomandata del 26 ottobre 2004 (doc. 8 del nostro fascicolo di
primo grado) indirizzata congiuntamente dai tre Poci ai venditori
Lenardon, Andronico e Grusan, nonché all’acquirente Giusyrossi.
In
essa testualmente s’afferma che “la cessione delle quote da parte di
Lenardon, Andronico e Grusan per un prezzo di 479.375,00 Euro ciascuno
risulta avvenuta in spregio alla facoltà di prelazione; intendiamo
pertanto impugnare la cessione medesima e conseguire il riscatto delle
quote compravendute”.
Tal missiva –così leggiamo in
sentenza- “in quanto sicuramente atto recettizio, deve considerarsi
rituale ma tardiva: essa infatti è stata ricevuta da Andromeda e
soprattutto da Giusyrossi -soggetto nei cui confronti il retratto deve
esplicare effetti- il 29 ottobre 2004 quando detta deliberazione
estintiva era già stata adottata”.
Quest’assunto si
basa su un equivoco, confondendo l’esercizio della prelazione (che
s’effettua con una dichiarazione indirizzata entro trenta giorni al
venditore con innegabile carattere recettizio), con l’esercizio del
retratto.
Dei due istituti –appunto prelazione e
retratto- diversi sono i presupposti: nel primo caso si da riscontro
alla denuntiatio (e la cessione non è ancora avvenuta), nel secondo la
vendita è già stata effettuata.
Torniamo a rimarcare
che per l’esercizio della prelazione necessita una dichiarazione
dall’innegabile contenuto recettizio (entro quel tassativo termine),
mentre per l’esercizio del retratto non è prevista alcuna preliminare
dichiarazione di carattere recettizio.
Essendo ormai
intervenuta la cessione a terzi del bene, non può più esercitarsi la
prelazione, ma può solo venir introdotta con domanda giudiziale l’azione
di retratto, i cui effetti retroagiscono alla data di stipula (cioè al 4
ottobre 2004), facendo subingredire il retraente nella medesima
posizione contrattuale del retrattato.
Con la
raccomandata quindi (datata 26 ottobre 2004) i consorti Poci non hanno
affatto inteso esercitare nulla, si sono limitati ad avvertire i
venditori che essendo la cessione avvenuta in spregio alla disciplina
statutaria avrebbero agito in retratto.
E così fecero tempestivamente.
* * *
- Quinto motivo.
Del
pari non condivisibile è l’assunto del primo Giudic, il quale ritiene
“priva di ogni supporto probatorio… la domanda subordinata dei Poci
volta ad ottenere una condanna risarcitoria… domanda nemmeno basata
sull’allegazione di specifici fatti causativi di danno risarcibile”.
Il
danno nel caso in contesto si coglie in re ipsa, cioè nella mancata
acquisizione della partecipazione societaria da parte dei Poci, che già
detenevano il 25% e che avrebbero quindi conseguito la maggioranza
qualificata.
Per la relativa determinazione s’era
chiesto venisse disposta un eventuale consulenza per valutare –al netto
del corrispettivo che in forza del retratto avrebbero dovuto versare- la
perdita patrimoniale dei essi subita.
* * *
Ciò premesso,
si citano
1-
GIUSYROSSI s.r.l da Conegliano. in persona del proprio legale
rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto nello studio del
proprio difensore avvocato Anna D’Agostino a Pordenone Via Cavallotti,
18
2- ANDROMEDA S.p.a (già s.r.l) da Clauzetto in
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, nel domicilio
eletto nello studio del proprio difensore avvocato Anna D’Agostino a
Pordenone Via Cavallotti, 18
3- LUCIO LENARDON da
Valvasone nel domicilio eletto nello studio del proprio difensore
avvocato Anna D’Agostino a Pordenone Via Cavallotti, 18
4-
FEDERICO ANDRONICO da Mogliano, nel domicilio eletto nello studio del
proprio difensore avvocato Anna D’Agostino a Pordenone Via Cavallotti,
18
5- GRUSAN s.r.l. da Porcia, in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto nello studio del
proprio difensore avvocato Anna D’Agostino a Pordenone Via Cavallotti,
18
6- FIDUCIARIA RENZI s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sede di UDINE via Mantica n. 28
a
comparire avanti la Corte d’Appello di Trieste all’udienza del 14
(quattordici) dicembre 2009_,ora di rito, avvertendoli che potranno
costituirsi almeno venti giorni prima con le modalità dettate dall’art.
166 e che altrimenti si verificheranno le decadenze previste dall’art.
167 c.p,c, per sentirvi accogliere le seguenti
conclusioni:
-
in riforma della sentenza n. 518/2008 del Tribunale di Pordenone (nel
procedimento n. 1247/2006 R.G.) depositata il 24 giugno 2008 e mai
notificata
- s’accerti che la vendita delle
partecipazioni in Andromeda S.r.l. -stipulata il 4 ottobre 2004 da Lucio
Lenardon, Federico Andronico e Grusan sas di Sandrin G. & C. (ora
Grusan s.r.l.) con Giusyrossi Srl- è avvenuta in spregio alla facoltà di
prelazione ex art. 7 dello statuto sociale;
- si dia
atto che agli appellanti compete il conseguente retratto: li si dichiari
pertanto subentrati con efficacia ex tunc (4/10/2004) all’acquirente in
proporzione delle rispettive quote (o in diversa percentuale, non
avendo la Fiduciaria esperito il retratto e quindi anche per l’intera
partecipazione ceduta);
- in subordine - qualora
venisse ritenuta nulla o comunque inefficace nei loro confronti la
vendita (o la si annullasse)- li si dichiari –nella percentuale che a
ciascuno compete- titolari della partecipazione medesima o comunque la
si trasferisca a ciascuno di loro sempre in ragione dei rispettivi
diritti;
- si dia atto della ribadita disponibilità a
corrispondere (per l’ammontare di rispettiva pertinenza) il prezzo
dedotto in contratto (con gli accessori al tasso legale, se dovuti) e
ciò entro il termine che verrà loro prefisso, restando eventualmente
subordinata l’efficacia della pronunzia a tale adempimento;
-
si dia atto inoltre dell’incondizionata disponibilità ad ottemperare
alle medesime condizioni pattuite dagli originari contraenti nella
stipula del 4 ottobre 2004, che debbono intendersi qui espressamente
richiamate;
- il tutto con efficacia estesa –per quanto
di ragione- ad Andromeda Srl, i cui organi dovranno provvedere alle
conseguenti iscrizioni;
- in subordine -rispetto le
domande tutte dianzi formulate- s’accerti la responsabilità dei
venditori (individualmente o in via fra loro solidale) per i danni
derivati dalla violazione degli obblighi statutari e dalla mancata
acquisizione, con la conseguente condanna al risarcimento nella misura
che sarà accertata;
- s’accerti inoltre la
responsabilità dell’acquirente Giusyrossi –in proprio o in via solidale
con i venditori (anche con riguardo al disposto del 2043 c.c.)- per aver
stipulato l’atto del 4 ottobre 2004, pur essendo edotta che sussisteva
la lamentata violazione statutaria, con la conseguente condanna al
risarcimento di tutti i danni dai Poci sofferti;
- con
la conseguente tassazione delle spese in capo ai venditori Lenardon,
Andronico e Grusan e all’acquirente (ciascuno in proprio o in via
solidale) per entrambi i gradi di giudizio;
Si dia corso -occorrendo- ad una consulenza tecnica per accertare l’entità del pregiudizio subito dagli appellanti.
* * *
S’allegano
la sentenza impugnata, i fascicoli della precedente fase (per Danilo e
Walter Poci e per Christian Poci), nonché quello dell’attuale grado.
* * *
Ai fini del contributo il valore della controversia è superiore allo scaglione G (oltre 516.457.00).
Le comunicazioni potranno essere effettuate allo studio avvocato Alberto Cassini al numero di Fax 0434 – 27347.
Pordenone, 14 maggio 2009
MANDATO:
deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento gli
avvocati Pompeo Pitter ed Alberto Cassini di Pordenone e Piero Gerin di
Trieste, cui conferiamo le più ampie facoltà in via disgiuntiva,
eleggendo domicilio nello studio di quest’ultimo in via Carducci n. 10.
Sono autentiche:
Relazione di notifica
Richiesto
come sopra, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto
all’ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Pordenone, ho notificato
come
notifico
l’atto di citazione d’appello su esteso come segue:
alla
FIDUCIARIA RENZI s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro
tempore, nella sede di UDINE via Mantica n. 28, mediante invio di una
copia conforme ed autentica a mezzo del servizio postale, Ufficio di
Pordenone, con raccomandata r.r. a sensi di legge
0 commenti:
Posta un commento