domenica 19 ottobre 2014

La maledizione a Coloro che man fatto male non hanno scampo li vedrò passare dalla riva del fiume, Morti.

Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
Avanti la Suprema Corte di Cassazione - Roma
R I C O R S O
di Danilo Poci (c.f.: PCODNL49L08G680R) da Pinzano, Walter Poci
(c.f.:PCOWTR66B07I625P) e Christian Poci (c.f.: PCOCRS78L25I904),,
entrambi da Spilimbergo, rappresentati e difesi -per mandato speciale in calcedall’avvocato
Alberto Cassini di Pordenone (c.f.: CSS LRT 43B15 L483E -
alberto.cassini@avvocatipn.legalmail.it - fax: 0434-27347) con domicilio eletto a
Roma nello studio dell’avvocato Francesca Infascelli (c.f: NFSFNC69A54H501T)
in via delle Milizie n. 76
contro
Giusyrossi Srl (c.f.: 03812380263) da Conegliano, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con gli avvocati Pierluigi Ronzani di Conegliano e
prof. Lino Guglielmucci di Trieste (Via San Francesco, 11).
Andromeda Spa, già srl (c.f.: 01253480931) da Clauzetto, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con gli avvocati Pierluigi Ronzani di Conegliano e
prof. Lino Guglielmucci di Trieste
Federico Andronico da Mogliano Veneto (c.f.:NDRFRC44L24L736Q), con gli
avvocati Gabriele Cianci di Udine e Paolo Volli di Trieste (Via San Nicolò, 30).
Lucio Lenardon da Valvasone (c.f.: LNRLCU46H15L657Z), con gli avvocati
Gabriele Cianci di Udine e Paolo Volli di Trieste
Grusan Srl da Porcia (c.f.: 01221890930) in persona del legale rappresentante
pro tempore, con gli avvocati Gabriele Cianci di Udine e Paolo Volli di Trieste
Srl Fiduciaria Renzi con sede in Udine via Mantica n. 28 (c.f.: 00048510325), in
persona del legale rappresentante pro tempore, serbatasi contumace nei due gradi
di merito
per l’annullamento
della sentenza n. 28/2012 emessa dalla Corte d’Appello di Trieste (seconda
sezione civile) nel procedimento n. 337/2009 R.G.
* * *
- Fatti ed antefatti.
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
I ricorrenti Poci risultavano titolari alla data del 4 ottobre 2004 d’una
partecipazione nella Srl Andromeda (ora Spa) pari al 25%, riconducibile a Danilo
per il 12%, a Walter per l’8% e a Christian per il 5%.
Il residuo capitale era all’epoca intestato per il 18,25% (ciascuno) alla Fiduciaria
Renzi, a Lucio Lenardon, a Federico Andronico e alla s.a.s. Grusan (ora Srl).
Con atto di cessione del 4 ottobre 2004 (doc. 1 del fascicolo di primo grado)
Lenardon, Andronico e Grusan trasferirono la propria partecipazione a Giusyrossi
Srl per un corrispettivo globale di Euro 1.575.000,00 (525.000,00 Euro per
ciascun cedente).
La vendita avvenne in spregio al diritto di prelazione previsto dall’art. 7 dello
statuto sociale e ciò indusse i consorti Poci con citazione del 12 dicembre 2005
ad esperire il retratto innanzi il Tribunale di Pordenone.
* * *
Riproponiamo i progressivi stadi della vicenda con i necessari riscontri
documentali (rinviando sempre al fascicolo di primo grado).
Con una missiva del 14 luglio 2004 gli altri soci –escluso il Macorigmanifestarono
il proposito di spogliarsi delle quote (vi aderiva anche la Fiduciaria
Renzi) per un corrispettivo globale di Euro 2.628.000,00 (doc. 2).
Tale importo andava ascritto per 2.445.500,00 Euro alle quote e per 182.500,00
Euro alla cessione d’un finanziamento soci: ciascuno dei quattro avrebbe quindi
conseguito 657.000,00 Euro.
Venne allora rilevata una prima omissione: lo statuto infatti prevedeva fossero
indicate –per consentire un corretto esercizio della prelazione (e valutarne
comunque l’opportunità)- anche le generalità del cessionario; e ciò stante l’ovvia
rilevanza dell’intuitus personae nel contesto dell’operazione.
Le controparti vi supplirono con la nota integrativa del successivo 17 agosto, ove
si precisò che interessata all’acquisto era la S.r.l. Giusyrossi di Conegliano (doc.
3).
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
In essa fra l’altro si ribadiva che a fronte del 18,25% ciascuno intendeva realizzare
657.000,00 Euro per un totale di 2.628.000,00, lasciando supporre che tale fosse
l’offerta della società di Conegliano.
S’appurò poi che così non era.
Su queste basi fu quindi spiccato un formale “invito ad adempiere” (doc. 4)
diffidandosi il solo Danilo Poci (e non gli altri che pur vantavano identica facoltà
di prelazione) “a presentarsi il 27 settembre 2004 alle ore 17.00 nello studio del
notaio dott. Simoncini per procedere alla stipula del rogito di compravendita
della quota complessivamente rappresentativa del 73% del capitale sociale e al
contestuale pagamento per contanti della somma complessiva di Euro
2.628.000,00…..”.
Quell’atto contemplava inoltre l’avvertimento che il termine prefisso doveva
ritenersi essenziale e che in caso d’inadempimento “la prelazione diverrà
inefficace….. con il conseguente trasferimento a terzi”.
Successivamente s’apprese che Giusyrossi non solo non era d’accordo sul
corrispettivo richiesto ai Poci, ma anzi aveva espresso motivate riserve tant’è che
demandò ad un proprio consulente, il commercialista Azzano Cantarutti, la
valutazione di Andromeda.
Il legale rappresentante della Fiduciaria, dott. Venturini, ne diede conferma
quando fu assunto come teste: era stato raggiunto un accordo di massima –riferì-
“ma esso lasciava aperta la possibilità che il prezzo…… potesse esser
rideterminato sulla scorta d’una verifica tecnico-contabile commissionata al dott.
Azzano”.
Il che significa che agli odierni ricorrenti era stato prospettato l’esercizio della
prelazione, lasciando loro supporre che la società di Conegliano fosse disposta a
versare un corrispettivo, sul cui ammontare non era invece intervenuta alcuna
preliminare intesa.
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
In tale contesto emerse anche il dissenso del dott. Venturini, che dichiarò di non
esser disposto ad accettare significative riduzioni del prezzo da lui richiesto (ed
evidentemente non accettato da Giusyrossi).
I Poci appresero inoltre che quest’ultima stava trattando su un corrispettivo
vistosamente inferiore rispetto quello loro richiesto.
Per un’esaustiva ricostruzione dei fatti dobbiamo anche aggiungere che Danilo
Poci comunicò il 25 agosto che intendeva esercitare la prelazione, riservandosi
tuttavia di verificare la congruità del prezzo (doc. 5).
Riallacciandosi poi a quella precedente missiva (doc. 6 del 16 settembre 2004)
ribadì comunque che quello richiestogli appariva “esagerato”.
Non furono solo i Poci a contestare l’eccessività di quella richiesta, ma la stessa
Giusyrossi che aveva demandato la valutazione al proprio commercialista Azzano
Cantarutti, il quale ridusse il corrispettivo (per le quote del 54,75%) d’oltre
760.000,00 Euro.
Sopravvenne a ‘sto punto –era il 25 settembre (un sabato)- un telegramma
dell’avvocato Pierluigi Ronzani (mittente di fatto non era lui, bensì l’avvocato
Gabriele Cianci di Udine) che dichiarava d’agire quale procuratore speciale della
Giusyrossi “e per conto della Fiduciaria Renzi e del signor Andronico”:
rimaneva quindi estranea a quest’ennesima pasticciata iniziativa la s.a.s. Grusan.
Con tale comunicazione dai contenuti ultimativi (doc. 7) –pervenuta il sabato,
come s’evince dal timbro postale- i Poci venivano convocati avanti il notaio per il
successivo lunedì 27 e nonostante la manifesta inadeguatezza del termine loro
prefisso (in violazione dello scolastico canone di buona fede), avrebbero dovuto
munirsi della rilevante necessaria provvista “in contanti” (!).
Appare poi singolare che in quel telegramma sia invece controparte a rammentare
(con una paradossale inversione dei ruoli) il rispetto “d’inderogabili principi di
correttezza e buona fede” (sic).
A quest’estemporanea richiesta non fu ovviamente dato seguito, poichè il dott.
Venturini avvertì i Poci che l’avvocato Ronzani (e con lui il mittente, avvocato
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
Cianci) millantavano un’asserita rappresentanza della Fiduciaria Renzi, senza che
fosse loro mai stato conferito un qualche incarico.
Fu lo stesso dott. Venturini a ribadirlo nel corso della propria deposizione:
“smentisco categoricamente che il prof. Ronzani avesse ricevuto da me
qualsivoglia mandato”.
In questo distrofico contesto –caratterizzato da omissioni, contraddittorietà,
reticenze, millanterie, mutevoli corrispettivi, prefissione di termini del tutto
inadeguati- gli odierni ricorrenti s’astennero da qualsiasi iniziativa in attesa che
le controparti dessero coerente seguito al proposito di vendere, indicando –ai fini
della prelazione- l’effettivo prezzo che avrebbero conseguito e precisando, una
volta per tutte, chi fossero i cedenti: i quattro soci Lenardon, Andronico, Grusan e
Fiduciaria (come pareva dalle comunicazioni iniziali) o due soltanto di essi (come
risultava dal telegramma) o uno soltanto (vista la smentita della Fiduciaria)?
Il 27 settembre Lenardon, Andronico e Grusan sottoscrissero una convenzione
preliminare, con la quale s’impegnavano a trasferire le proprie quote alla società
di Conegliano.
Non vi aderì ovviamente la Fiduciaria Renzi che aveva assunto una posizione di
dichiarato dissenso.
Era peraltro in questo momento che andava fatta esercitare la prelazione ai Poci
sulla base dell’effettivo prezzo pattuito con l’acquirente: ciò non avvenne.
Seguì la stipula del successivo 4 ottobre per un corrispettivo di 1.575.000,00
Euro, pari a 525.000,00 Euro per ciascuno dei tre cedenti (da imputarsi per
479.375,00 alle quote sociali e per 45.625,00 Euro alla cessione d’un
finanziamento): trattavasi d’un importo largamente inferiore a quello indicato ai
fini della prelazione nelle comunicazioni dianzi citate (doc. 2, 3 e 4).
I Poci hanno pertanto contestato quella stipula con raccomandata r.r. del 26
ottobre 2004 (doc. 8), ribadendo che era stata elusa a proprio danno la facoltà di
prelazione e dichiarando che intendevano esperire il riscatto.
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
Identica volontà venne anche espressa –sulla base d’analoghi presupposti- dalla
Fiduciaria Renzi nei confronti della quale sussisteva analoga violazione (doc. 9).
La cessione è dunque avvenuta in spregio al diritto di prelazione previsto dallo
statuto sociale all’epoca vigente (doc. 10) sotto un duplice profilo: manca infatti
una valida denuntiatio da parte dei cedenti ed è stato comunque prospettato un
corrispettivo diverso (e ben maggiore) rispetto quello dedotto nel preliminare e nel
successivo rogito.
* * *
- Sull’incidentale parentesi dell’arbitrato.
Lo statuto di Andromeda –approvato il 9 settembre 2004, ben prima quindi della
controversa cessione- prevedeva all’art. 27 che “qualsiasi controversia dovesse
insorgere fra i soci ovvero fra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale……dovrà esser risolta da un arbitro unico
nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale del
luogo ove ha sede la società” (doc. 10).
Detta previsione andava raccordata all’art. 34 n. 3 del D. Lgs. n. 5/2003, sulla
scorta del quale una clausola siffatta vincolava tutti “inclusi coloro la cui qualità
di socio è oggetto di controversia”: il che significa che essa valeva sia per
l’acquirente Giusyrossi S.r.l., sia per i soci Lenardon, Andronico e Grusan s.a.s.,
che delle quote si sono spogliati, trattandosi di soggetti comunque tenuti
all’osservanza della disciplina statutaria.
Su istanza della Fiduciaria Renzi il presidente del Tribunale di Pordenone designò
l’avvocato Mauro Pizzigati di Venezia (doc. 11 del 15.12.2004).
E gli odierni ricorrenti intervennero nel procedimento arbitrale.
L’arbitro –dopo l’accettazione dell’incarico- venne però investito da due distinte
impugnative innanzi il Tribunale di Venezia: con la prima le nostre controparti
sollecitarono un’inibitoria ex art. 700 (respinta con provvedimento del 21 giugno
2005 -doc. 12); con la seconda Giusyrossi, Lenardon, Andronico e Grusan
sostennero che il contenzioso radicato nei confronti del prof. Pizzigati ne
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
giustificasse la ricusazione: istanza accolta (doc. 13) sulla scorta del principio che
“l’esistenza di una lite promossa da una parte contro il giudicante
necessariamente incide -indipendentemente dalla sua fondatezza- sulla serenità
ed obbiettività del giudizio”.
Non restava che riproporre –stavolta se ne fecero promotori gli odierni ricorrentil’istanza
per la designazione d’un nuovo arbitro.
Il presidente del Tribunale di Pordenone -con provvedimento del 6 settembre
2005- nominò l’avvocato Stefano De Micheli di Padova (doc. 15), ma nel
frattempo era sopravvenuto un fatto nuovo.
Con delibera del 2 settembre 2005 –adottata in forza della maggioranza che
Giusyrossi deteneva in assemblea (e con il dichiarato dissenso della Fiduciaria
Renzi)- furono apportate due sostanziali mende allo statuto, con il palese (e
malizioso) intento di rendere sempre più macchinoso il quadro societario e
procedimentale.
Vennero infatti abrogati gli articoli 7 e 28, che prevedevano rispettivamente il
diritto di prelazione in caso di cessione ed il ricorso alla procedura arbitrale (doc.
16).
Ai consorti Poci non restava che promuovere l’azione innanzi il Tribunale con il
rito introdotto dal D.Lgs. 5/2003.
Ma i convenuti eccepirono che la vicenda si sarebbe comunque dovuta sottoporre
ad un arbitro a prescindere dai mutamenti statutari nel frattempo intervenuti.
Non è affatto così: come si rimarcò già in primo grado, per univoco indirizzo della
giurisprudenza “la questione relativa all’Autorità competente a giudicare su una
controversia quando vi sia clausola compromissoria, è questione non di
giurisdizione, ma di competenza”.
E perché una clausola compromissoria sia comunque preclusiva della competenza
del Giudice ordinario essa deve essere in vigore all’atto della proposizione della
domanda: ciò in base al canone fondamentale dettato dall’art. 5 c.p.c.
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
Quando venne introdotta -con citazione del 12 dicembre 2005- l’azione di retratto
innanzi il Tribunale di Pordenone, la clausola compromissoria era ormai stata
cancellata dallo statuto di Andromeda.
* * *
- Sulla decisione di primo grado (n. 518/2008).
Il Tribunale di Pordenone ha respinto numerose tesi ed eccezioni prospettate dai
convenuti, ribadendo la propria competenza (stante l’abrogazione della clausola
statutaria sull’arbitrato).
Il primo Giudice ha inoltre riconosciuto che era stata elusa la facoltà di prelazione.
Vale in proposito il principio secondo il quale “il diritto di prelazione può essere
soddisfatto rivolgendo al terzo, che ne è titolare, sia la proposta corrispondente al
contratto definitivo, sia quella corrispondente al preliminare, essendo entrambi
vincolanti per le parti e tali da costituire il presupposto necessario e sufficiente
per poter richiedere al terzo il tempestivo esercizio della prelazione a lui
spettante” (Cassazione n. 5370/87: fattispecie relativa alla prelazione prevista
dallo statuto di una Srl a favore dei soci).
Ha rilevato in proposito il primo Giudice che l’atto di cessione del 4 ottobre 2004
“non riflette l’offerta dai cedenti comunicata ai Poci il 25 agosto 2004 in ordine
ad un punto assolutamente determinante, ossia il prezzo della cessione”.
“Ne deriva –questa la conclusione- che il loro diritto statutario di prelazione è
stato così platealmente violato”.
Il Tribunale ribadisce inoltre che l’azione di retratto –sulla base di un consolidato
orientamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità- ha natura reale
(Cassazione n. 8645/98, 7614/96 e 691/2005).
Tale indirizzo ha sancito infatti la distinzione fra prelazione convenzionale, la cui
violazione comporta solo il risarcimento del danno (Cassazione n. 3571/99) e
disciplina pattizia della prelazione attribuita ai soci nello statuto: “clausola con
efficacia reale i cui effetti sono opponibili anche al terzo acquirente”
(Cassazione n. 8645/98, cui si sono adeguate numerosissime pronunce di merito).
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
Movendo da queste premesse s’afferma tuttavia nella decisione del Tribunale che
“oggetto del retratto non possono essere che le quote societarie cedute con l’atto
notarile del 4 ottobre 2004”, salvo aggiungere che esse “giuridicamente non
esistono più in conseguenza delle deliberazioni dell’assemblea societaria di
Andromeda in data 28.4.2004: in tale sede si è infatti deliberato di azzerare il
capitale sociale per perdite e di ricostituirlo”.
Ed ancora: “tutte le quote originarie di Andromeda - anche quelle oggetto
dell’azione di retratto - sono state estinte”.
L’avvenuto azzeramento del capitale sociale –è questo un inciso dal quale non
possiamo esimerci- rivela l’ennesimo spregiudicato espediente cui ricorse
Giusyrossi nel tentativo di scansare il retratto e di alterare gli assetti societari.
È sintomatico che l’8 ottobre (quattro giorni appena dopo la stipula della cessione
notarile) l’acquirente –detentrice ormai della maggioranza (ed evidentemente
intenzionato ad abusarne)- abbia convocato un’assemblea per deliberare sulle
perdite che già avevano (secondo Giusyrossi) in precedenza eroso il capitale.
Come rimarcò il dott. Venturini –attingiamo al verbale d’assemblea del 28 ottobre
2004 (dimesso in primo grado ex adverso)- era quella un’iniziativa
“palesemente strumentale, finalizzata all’azzeramento del capitale e alla
conseguente eliminazione dei soci di minoranza”.
Nell’arco d’un mese d’altra parte –secondo questa paradossale delibera, sulla
quale manifestarono motivato dissenso il dott. Venturini e gli stessi Poci- l’intero
capitale sarebbe “svaporato” per asserite perdite, di cui l’avveduto
commercialista Azzano Cantarutti e gli altri consulenti di Giusyrossi non s’erano
in precedenza (poche settimane prima) evidentemente accorti quando
determinarono il prezzo della cessione.
In occasione dell’assemblea venne dimessa dal socio maggioritario una relazione
nella quale si denunziava addirittura una perdita di 884.000,00 Euro, ascrivibile
per 326.000,00 “all’andamento gestionale dei primi nove mesi del corrente
esercizio” (quindi sino al 30 settembre e prima della vendita del 4 ottobre) e per il
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
resto a crediti inesigibili (46.000,00 Euro) e ad una (asseritamente non corretta)
imputazione degli ammortamenti (per 512.000,00 Euro) riconducibile agli esercizi
2000, 2001, 2002 e 2003.
Pur contestando la legittimità di quelle valutazioni ci si astenne dall’impugnarle
(lo ritenevamo e lo riteniamo superfluo) esperendo immediatamente l’azione di
retratto, in quanto la nostra posizione andava “cristallizzata” al 4 ottobre 2004.
* * *
- Sull’impugnata decisione d’appello.
Secondo la Corte distrettuale la sentenza di primo grado merita “piena conferma
nei corretti termini motivazionali in essa esposti, ai quali ben può farsi integrale e
puntuale riferimento”.
Anche il Giudice d’appello da atto che non s’ebbe una valida ed efficacia
denuntiatio sulla base del corrispettivo pattuito con Giusyrossi, essendo stato
prospettato ai Poci un importo ben maggiore.
Si sottolinea tuttavia –avallando in termini speculari la soluzione adottata dal
primo Giudice- che le originarie quote di Andromeda (investite dall’azione di
retratto) dovevano considerarsi estinte, per cui l’azione esperita dai Poci “e
connotata da intrinseca valenza reale” rimarrebbe comunque priva d’effetto.
* * *
- PRIMO MOTIVO: violazione e/o comunque falsa applicazione degli art. 2447
(perdita del capitale), 2468 (quote di partecipazione), 2469 (trasferimento
partecipazioni), 2482/IV c.c., nonché della disciplina statutaria della società
Andromeda (art. 7 dello statuto 9 settembre 2004 –doc. 10) (art. 360 n. 3 c.p.c.);
omessa o comunque insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi
(art. 360 n. 5).
Questo primo articolato motivo comprende disparati profili di censura che
implicano comunque una trattazione unitaria.
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
Stante l’esplicito rinvio della Corte di Trieste alla decisione di primo grado - di
cui si sottolinea la correttezza dell’apparato motivazionale “al quale ben può farsi
integrale e puntuale riferimento”- ne riproponiamo il testuale contenuto.
Afferma nella propria decisione il Tribunale di Pordenone “che oggetto del
retratto non possono essere che le quote societarie cedute con l’atto notarile del 4
ottobre 2004”.
Esse tuttavia “giuridicamente non esistono più in conseguenza della
deliberazione dell’assemblea societaria in data 28.4.2004: in tal sede si è infatti
deliberato di azzerare il capitale sociale per perdite e di ricostituirlo”.
Ed ancora “tutte le quote originarie di Andromeda - anche quelle oggetto
dell’azione di retratto- sono state estinte…..altre, equivalenti, devono invece
considerarsi le nuove quote”.
Di speculare contenuto la motivazione della decisione di secondo grado, secondo
la quale la valenza reale dell’azione di retratto “rimane priva di sostanziale
effetto…..proprio perché le quote originarie di Andromeda, tutte, anche quelle
oggetto dell’azione di retratto sono state estinte e giuridicamente da quella
deliberazione non esistono davvero più…..altre debbono considerarsi invece le
nuove quote poi sottoscritte da Giusyrossi, da Macorig e da Fiduciaria Renzi, ma
non dai Poci”.
In termini compendiari quindi il retratto dalla riconosciuta efficacia reale poteva
aver ad oggetto semplicemente quelle che -nel lessico dei Giudici di meritovengon
definite “vecchie quote” e non quindi le nuove derivanti dalla
ricostituzione del capitale sociale.
Tali affermazioni non sono condivisibili: vediamone il perché.
L’efficacia reale va intesa –sotto il duplice profilo lessicale e giuridico- quale
traslazione dei diritti societari e comporta quindi il subingresso del retraente
nella posizione del cessionario (sempre nel contesto della medesima stipula del
4 ottobre 2004), quale titolare della partecipazione sociale.
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
“Il negozio di cessione –attingiamo a questa Suprema Corte n. 93/1989- va
inquadrato nella generica nozione di alienazione del complesso dei diritti
patrimoniali di partecipazione di cui la quota si compone”.
Pertanto le quote non sono necessariamente correlate al capitale sociale, bensì al
patrimonio netto: la Srl può aver eroso per perdite il capitale nominale, ma vantare
un patrimonio netto per milioni di Euro (era questo appunto il caso di Andromeda,
tant’è che la cessione consentì ai venditori di lucrare un rilevante corrispettivo:
per la quota del 54,75% ben 1.575.000,00 Euro).
Per dirla con un consolidato indirizzo di legittimità (ex multis Cassazione n.
5773/96), il contratto ha come oggetto non solo la partecipazione sociale, ma
anche la quota parte del patrimonio che la partecipazione stessa rappresenta.
Ed ancora: “il trasferimento di quota riguarda tutti i diritti sociali che
compongono la posizione del socio” (1355/1985), con la coerente conseguenza
(attingiamo a Ferri, la Società, Utet 1989, pag. 944) che “il capitale sociale può
essere ridotto a zero nonostante il patrimonio presenti un attivo netto, talora
anche cospicuo”.
Ed è questa appunto la ragione per cui –nonostante la controversa tesi che le
perdite avessero eroso il capitale- Giusyrossi pagò oltre un milione e mezzo di
Euro.
Alla stregua di questi principi nella cessione di quote di società a responsabilità
limitata “il contratto ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e
quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la
partecipazione rappresenta” (5773/96, conforme Cassazione 13 dicembre 2006 n.
26690).
È sintomatico che le stesse disposizioni codicistiche le qualifichino come
partecipazione: così l’art. 1468, 1479 (sul trasferimento delle partecipazioni), l’art.
2471 (sull’espropriazione delle partecipazioni).
* * *
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
Oggetto pertanto del retratto esperito dagli odierni ricorrenti era quindi la
partecipazione sociale rappresentativa anche di una quota del patrimonio
sociale, nella quale essi hanno diritto di subingredire al posto dell’acquirente alla
data del 4 ottobre 2004.
Come riconosciuto in entrambe le pronunce di merito, il retratto ha efficacia reale,
ma ciò in concreto come si esplica?
“Prelazione significa –attingiamo a questa Suprema Corte n. 93/1989-
essenzialmente sostituzione del soggetto preferito a quello che figura nel negozio
alle stesse condizioni e quindi nei negozi a titolo oneroso con l’impegno a
corrispondere lo stesso prezzo”.
Ed ancora: “il patto di prelazione non incide sull’effettività del trasferimento, ma
sull’individuazione del soggetto nei cui confronti il trasferimento stesso avviene,
comportando l’eventuale sostituzione del designato nel negozio con quello fra i
soci che intende prenderne il posto”.
Il negozio resta pertanto il medesimo, muta solo il contraente.
I Giudici di merito avrebbero pertanto dovuto accertare –con riguardo alla data di
stipula del 4 ottobre 2005, stante l’efficacia ex tunc e la natura reale del retrattoche
i Poci erano subentrati quali cessionari a Giusyrossi (subordinando
ovviamente l’efficacia della pronuncia al versamento del prezzo).
È corretta –movendo da questi presupposti- l’affermazione che con l’azzeramento
del capitale le originarie quote sarebbero “stante estinte e giuridicamente non
esistono più”?.
Non è affatto così.
Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che
fanno capo ad una società e subisce continue variazioni quantitative e qualitative
in relazione alle vicende economiche della società stessa.
Il capitale sociale è invece una semplice entità numerica, che esprime il valore in
denaro dei conferimenti, quali risultano dall’atto costitutivo (ed il capitale
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
nominale rimane immutato sin quando con modifica dell’atto costitutivo non se ne
decide l’aumento o la riduzione).
Non è quindi giuridicamente corretto parlare di vecchie e nuove quote, in quanto
le quote rimangono le stesse, può oscillare semmai (con l’eventuale riduzione o
con l’abbattimento del capitale) il loro valore nominale.
Nell’ipotesi infatti di perdita integrale del capitale sociale –attingiamo alla
Cassazione 4923/95- “rientra nella facoltà dell’assemblea determinare
l’inefficacia dello scioglimento determinatosi di diritto ed impedirne quindi gli
effetti attraverso l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2447”.
Infatti la reintegra del capitale fa venir meno “con effetto ex tunc lo
scioglimento automatico della società” (ex multis, Cassazione 4489/80, 8928/94,
4923/95) ed i conseguenti effetti.
Ed ancora: “lo scioglimento della società si produce automaticamente ed
immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla
reintegrazione del capitale… con il verificarsi dell’anzidetta condizione viene
meno ex tunc lo scioglimento della società” (8928/94).
Il numero delle quote in cui è frazionato il capitale della Srl rimane comunque
invariato: ad essere azzerato (rectius annullato) è il valore nominale delle quote e
non certo le quote stesse: esse infatti possono estinguersi soltanto con l’estinzione
della società.
Le cause di scioglimento possono comunque esser rimosse e la società può
continuare a vivere senza soluzione di continuità: “le relative deliberazioni,
eliminando una causa di scioglimento………non danno luogo alla costituzione di
un nuovo ente separato e distinto dal precedente, ma importano la reviviscenza
dell’ente disciolto ed il suo ritorno allo stato precedente il verificarsi della causa
di scioglimento” (abbiamo attinto alla Cassazione n. 1698/1980).
Per concludere l’azzeramento del capitale non comporta l’estinzione delle quote
(per usare il lessico delle due pronunce di merito), ma semplicemente
l’annullamento del loro valore nominale,che può essere comunque ripristinato.
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
Lo si evince dello stesso disposto dell’art. 2482/IV c.c., secondo il quale “in tutti i
casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote
di partecipazione e dei diritti dei soci”.
Basti pensare d’altronde quand’esse vengono aggredite in via espropriativa: “il
pignoramento della quota di società a responsabilità limitata non si estingue con
l’azzeramento del capitale sociale, perché esso si concentra per estensione sulla
quota del patrimonio netto che verrà liquidato” (Cassazione n. 1319/1992).
La tesi dell’impugnata decisione, secondo cui “le quote oggetto dell’azione di
retratto giuridicamente non esistono più” stride con questi consolidati principi.
Le quote nella cui titolarità debbono subingredire i consorti Poci sono sempre
quelle oggetto della stipula del 4 ottobre 2004.
Quanto è successivamente avvenuto –nel contesto d’una spregiudicata strategia
mirante ad alterare gli assetti societari e ad emarginare le minoranze- non può
avere rilevanza ai fini del retratto.
* * *
Non è neppur condivisibile l’assunto del primo Giudice (le cui argomentazioni
sono state incondizionatamente avallate dalla Corte distrettuale, che peraltro su
questo specifico punto non s’è comunque espressa) secondo il quale “fra il 4 ed
il 28 ottobre non intervenne alcun valido atto d’esercizio della prelazione”.
Non serviva affatto.
Il primo Giudice allude alla raccomandata del 26 ottobre 2004 (doc. 8 del nostro
fascicolo di primo grado) indirizzata congiuntamente dai tre Poci ai venditori e
all’acquirente Giusyrossi.
In essa testualmente s’afferma che “la cessione delle quote da parte di Lenardon,
Andronico e Grusan per un prezzo di 479.375,00 Euro ciascuno risulta avvenuta
in spregio alla facoltà di prelazione; intendiamo pertanto impugnare la cessione
medesima e conseguire il riscatto delle quote compravendute”.
Tal missiva –così leggiamo in sentenza- “in quanto sicuramente atto recettizio,
deve considerarsi rituale ma tardiva: essa infatti è stata ricevuta da Andromeda e
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
soprattutto da Giusyrossi -soggetto nei cui confronti il retratto deve esplicare
effetti- il 29 ottobre 2004 quando detta deliberazione estintiva era già stata
adottata”.
Anche quest’assunto si basa su un equivoco.
Si confonde l’esercizio della prelazione (che s’effettua con una dichiarazione
indirizzata entro trenta giorni dalla denuntiatio al venditore con innegabile
carattere recettizio), con l’esercizio del successivo retratto.
Dei due istituti –appunto prelazione e retratto- diversi sono i presupposti: nel
primo caso si da riscontro alla denuntiatio (e la cessione non è ancora avvenuta),
nel secondo la vendita è già stata effettuata.
È innegabile che per l’esercizio della prelazione necessiti una dichiarazione dal
contenuto recettizio (entro quella tassativa scadenza), mentre per l’esercizio del
retratto non è prevista alcuna preliminare dichiarazione di carattere recettizio.
Può solo venir introdotta con domanda giudiziale l’azione di riscatto, i cui
effetti retroagiscono alla data di stipula (cioè al 4 ottobre 2004), facendo
subingredire il retraente nella medesima posizione contrattuale del retrattato.
Con la raccomandata quindi (datata 26 ottobre 2004) i consorti Poci non hanno
inteso esercitare nulla: si sono limitati ad avvertire i venditori che -essendo la
cessione avvenuta in spregio alla disciplina statutaria- avrebbero agito in retratto.
Come poi tempestivamente fecero.
* * *
- SECONDO MOTIVO: omessa o comunque insufficiente motivazione circa un
fatto controverso e decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) con riguardo all’onere della
prova sul danno.
Nelle conclusioni d’appello -che ovviamente riproponevano quelle di primo
grado– s’era chiesto s’accertasse:
a) “la responsabilità dei venditori per i danni derivati dalla violazione degli
obblighi statutari e dalla mancata acquisizione da parte dei Poci, con la
conseguente condanna al risarcimento nella misura che verrà accertata”;
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
b) “la responsabilità dell’acquirente Giusyrossi – in proprio o in via solidale con
i venditori (e anche con riguardo all’art. 2043 cod. civ.) – per avere stipulato
l’atto del 4 ottobre 2004, pur essendo edotta che sussisteva la lamentata
violazione statutaria con la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni
sofferti dai Poci”.
Secondo la Corte d’appello sui venditori gravava l’obbligo “di formalizzare la
nuova proposta di cessione delle proprie quote in quanto trattavasi di proposta
diversa da quella comunicata ai Poci”.
La sentenza di primo grado era ancora più icastica: “il diritto statutario di
prelazione -vi si legge- è stato platealmente violato”.
Se non avessero eluso la facoltà di prelazione gli odierni ricorrenti – che già
detenevano il 25% -avrebbero conseguito (con quell’ulteriore 54,75%)
complessivamente il 79,75% delle quote di partecipazione, cioè la maggioranza
qualificata.
E non vi sarebbe stata (lo rimarchiamo come inciso) quell’inconcepibile sequela
di iniziative adottate da Giusyrossi per alterare l’assetto societario e comunque
“strumentali –così il teste dottor Venturini– ad emarginare le minoranze”.
I Poci hanno dimostrato con l’istruttoria di primo grado (teste il commercialista
dott. Alberto Sandrin) che disponevano della provvista per versare il corrispettivo
della cessione, qualora beninteso la prelazione la si fosse fatta correttamente
esercitare.
E’ innegabile che dalla violazione del precetto statutario sia derivata ai Poci la
perdita della maggioranza qualificata e quindi d’una posizione egemone nella srl
Andromeda: tale danno non necessita di specifica dimostrazione dovendo ritenersi
in re ipsa.
Secondo il primo Giudice (sul punto specularmente concorda la Corte d’appello)
“sarebbe priva di ogni supporto probatorio…. la domanda subordinata dei Poci
volta ad ottenere una condanna risarcitoria”.
Ed un’eventuale consulenza avrebbe pertanto carattere “meramente esplorativo”.
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
Tale motivazione non sembra francamente corretta.
Nel caso specifico v’era un obbligo statutario che risulta “platealmente”
inadempiuto.
Non intendiamo comunque lamentare (con questo secondo motivo) la violazione
dell’art. 2697 c.c.: essa si configura infatti solo nell’ipotesi in cui il Giudice abbia
attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata.
Qui invece lamentiamo l’erroneo apprezzamento da parte dei Giudici di merito
circa la sussistenza della prova (in re ipsa) e ciò è sindacabile in sede di legittimità
solo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (Cassazione n. 2155/2001).
È innegabile che l’onere della prova gravasse astrattamente gli attori Poci, ma
riteniamo nel caso in contesto essa già risultasse dai dati documentalmente
acquisiti.
Nella responsabilità contrattuale il creditore non ha l’obbligo di provare la colpa
che sempre si presume (nel nostro caso v’è comunque un dolo smaccato), ma è
tuttavia tenuto a provare il danno che ha in concreto sofferto.
A nostro avviso nel caso specifico sono già acquisiti al processo –mercé la
documentazione prodotta– tutti gli elementi (entità delle quote, valori, percentuali
di partecipazione) non solo per l’individuazione del danno ma anche per la
determinazione del quantum.
Il Giudice di merito –ma anche sul punto difetta la motivazione– avrebbe potuto
ricorrere all’ausilio di un consulente tecnico oppure –qualora la determinazione
non fosse oggettivamente possibile o apparisse piuttosto difficile– optare per una
liquidazione di carattere equitativo a’ sensi dell’art. 1226 (Cassazione n.
5687/2001).
* * *
Ciò premesso,
si confida
nell’annullamento della sentenza n. 28/2012 della Corte d’Appello di Trieste
(seconda sezione civile) depositata il 9 gennaio 2012.
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
E ciò con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il valore del procedimento è compreso nello scaglione superire a 520.000,00
Euro.
Si dimettono:
- copia dell’impugnata sentenza;
- istanza vistata ex art. 369 cpc;
- fascicoli dei giudizi di merito.
Pordenone, 4 luglio 2012
- avvocato Alberto Cassini –
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
RELAZIONE di NOTIFICA
Richiesto come sopra, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto
all’ufficio Unico Notifiche della Corte d’Appello di Trieste, ho notificato come
notifico
Il su esteso ricorso come segue a:
1) Giusyrossi Srl da Conegliano, in persona del legale rappresentante pro
tempore, nel domicilio eletto a Trieste nello studio del proprio difensore
avvocato Lino Guglielmucci, in via San Francesco n. 11, mediante consegna di
una copia conforme ed autentica a mani di
2) Andromeda Spa da Clauzetto, in persona del legale rappresentante pro
tempore, nel domicilio eletto a Trieste nello studio del proprio difensore
avvocato Lino Guglielmucci, in via San Francesco n. 11, mediante consegna di
una copia conforme ed autentica a mani di
3) Federico Andronico da Mogliano Veneto, nel domicilio eletto a Trieste nello
studio del proprio difensore avvocato Paolo Volli, in via San Nicolò n. 30,
mediante consegna di una copia conforme ed autentica a mani di
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________
4) Lucio Lenardon da Valvasone, nel domicilio eletto a Trieste nello studio del
proprio difensore avvocato Paolo Volli, in via San Nicolò n. 30, mediante
consegna di una copia conforme ed autentica a mani di
5) Grusan Srl da Porcia, in persona del legale rappresentante pro tenpore, nel
domicilio eletto a Trieste nello studio del proprio difensore avvocato Paolo Volli,
in via San Nicolò n. 30, mediante consegna di una copia conforme ed autentica a
mani di
6) S.r.l. Fiduciaria Renzi, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella
sede di Udine, via Mantica n. 28, mediante invio di una copia conforme ed
autentica a mezzo del Servizio Postale, ufficio di Trieste con raccomandata r.r. a
sensi di legge
Avvocato Alberto Cassini
Pordenone - via dei Molini n. 3 – tel. 0434/520030 fax 0434 – 27347 –
e.mail ALBERTOCASSINI@libero.it
______________________________________

martedì 14 agosto 2012

La Terra non si spaccherà

Il sismologo Gheorghe Marmureanu capisce ben poco di Eventi simici da che mondo e mondo eventi sismici dell'ottavo grado in aree di subduzione si sono sempre verificati.
Uno studio che feci nel 1985, che lo diedi anche ai Geologi della NASA visto che li riguardava e i quali mi confermarono che ero sulla giusta strada.
Loro stessi mi cofermarono che avevano svolto degli esperimenti tra Giove, Io Ed Europa che dimostrava quanto sostenevo nel mio studio e che in realtà tutti sappiamo sulle "Maree Terrestri" e cioè che che tutti gli evnti Fisici nascono nello spazio e si manifestano sulla Terra.
Ogni anno si verifcano da 6 a 8 fasi sismiche minori e da 2 a 4 fasi maggiori.
Queste fasi si muovono nello spaziotemporale cioè non avvengo sempre nelo steso periodo ma ogni hanno variano con il variare di importanti momenti Fisici Spaziali.
Questa mia teoria e vista come fumo negl'occhi dalgli accademici quelli con con i camici Bianchi, quelli raccomandati dai politici e messi in posti importanti come il CNR, INGV e altri istituti più o meno importanti del nostro paese.
Hanno sempre predicato che i Terremoti non si possono prevendere, Balle se avessero studiato meglio qualche famosa formula fisica forse non ne sarebbero più così sicuri.



martedì 19 luglio 2011

Debiti della Politica

Noi Italiani abbiamo una categoria Politica da mandare a casa, da sinistra a destra.
I motivi sono molti e diversi esempio: Le spese militari, l'esercito ci costa 50.000,00 € al minuto, per fortuna è un esercito di volontari!
Ci vuole un esercito Europeo!
Bisogna cambiare il modo di fare Politica, il modo di pensare deve essere quello di un imprenditore dove i conti a fine mese debbono ritornare.

E per questo motivo che in Italia ha un debito altissimo, per forme di pensiero errato e poi perché i favoritismi, il clientelismo, le mazzette sulle grandi opere, la concussione, i falsi invalidi, gli approfittatori chi più ne ha più ne metta… ecc ecc,.
Se non interveniamo tutti insieme a pagare questo Buco Nero creato dalla politica tutto precipiterà e allora quando il sistema cade chi paga il maggior conto siamo proprio noi poveracci, e mai chi ha provocato questa catastrofe, in questo momento ci stiamo avvicinando al vortice del Buco Nero.

Post più popolari